Descrizione
IL SINDACO
Visto l’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, che ha aggiunto al comma 449 dell’art. 1 della legge n. 232/2016 la lett. d octies, la quale prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai Comuni quale quota di risorse finalizzata ad incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica.
Visto che il Comune di San Teodoro è risultato assegnatario del contributo di €. 4.389,04 finalizzato ad incrementare il trasporto di studenti con disabilità per raggiungere la sede scolastica.
RENDE NOTO
Che il Comune di San Teodoro mette a disposizione degli alunni disabili un servizio a titolo gratuito di trasporto dalla propria abitazione alla sede della scuola frequentata.
Il servizio è riservato agli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado che ricadono nel territorio comunale.
I requisiti necessari per poter accedere al servizio sono:
Certificazione attestante la sussistenza dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
- Residenza nel Comune di San Teodoro;
- Frequenza della scuola nel territorio comunale.
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dall’ufficio dei Servizi Sociali, allegata al presente avviso e scaricabile dal sito internet del Comune dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte e dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 26/09/2025 all’ufficio Protocollo del Comune o a mezzo mail all’indirizzo:comune@comune.santeodoro.me.it
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Fotocopia della Carta d’identità in corso di validità e del Codice Fiscale del richiedente;
Certificazione attestante la sussistenza dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992.
La mancata presentazione dell’istanza entro i termini sopra indicati, così come la non conformità e/o incompletezza anche parziale della domanda costituiranno motivo di esclusione per accedere al servizio de quo.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali.